E’ CONCORDATO IN CONTINUITA’

Si apre per Tecnowind il periodo del concordato preventivo in continuità produttiva. Da alcuni giorni, infatti, per l’azienda fabrianese è iniziato il periodo più difficile con la presentazione della pratica al Tribunale. Operai e impiegati hanno incassato un’altra piccola rata del credito accumulato nei mesi (il 30%), poi è partito ufficialmente l’iter del concordato. I sindacati hanno già riferito ai lavoratori nel corso di diverse assemblee. Si guarda, con incertezza, al futuro. “Adesso – hanno riferito i rappresentanti sindacali – si apre un periodo di 3-4 mesi che deve portare alla vendita dell’azienda per evitare il fallimento. Dal 2 maggio si ripartirà da zero. Tramite il concordato, viene chiesto al giudice l’autorizzazione all’ingresso di un’altra banca, oltre a quelle del pool, con nuove per permettere a Tecnowind di non interrompere l’attività. Intanto è stato chiuso il contratto di solidarietà ed è stata attivata la cassa integrazione straordinaria che terminerà a dicembre”. Il clima resta teso.

Cos’è il concordato preventivo?

L’imprenditore che sia in stato di crisi di liquidità può presentare la domanda di concordato preventivo, per evitare di fallire e contrastare l’eventuale deposito, da parte dei creditori, di una istanza di fallimento. Lo scopo del concordato preventivo è di riuscire a trovare un accordo con i creditori e superare il momento di difficoltà transitorio in cui versa l’azienda.

A che serve il concordato preventivo?

Il nuovo concordato preventivo non prevede alcun vincolo di carattere economico per la soddisfazione dei creditori ed il debitore può, in buona sostanza, proporre ai creditori qualsiasi soluzione che ritenga possa ricevere il loro consenso, sulla base di schemi vari e flessibili. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che, in dettaglio, può prevedere: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, ovvero altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, oppure altri strumenti finanziari e titoli di debito; l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.