SOPRALLUOGHI E CONTRIBUTI, PARLA L’ARCHITETTO ROBERTO EVANGELISTI

Il sisma sta continuando a colpire anche il nostro territorio. Forti scosse di rilevante intensità sono state avvertite dalla popolazione anche la scorsa settimana, generando tensione, ansia e preoccupazione nella nostra gente ormai stremata anche a livello psicologico dal 24 agosto. Per capire tecnicamente come si sta operando in termini  di sopralluoghi ed interventi di riparazione dei danni post sisma abbiamo interpellato l’architetto Roberto Evangelisti, dirigente del settore assetto e tutela del territorio del Comune di Fabriano. ”Attualmente, per quanto riguarda i sopralluoghi, a seguito delle scosse del 18 gennaio – dichiara Evangelisti – è stata disposta da parte del CCR Marche la sospensione momentanea di tutti i sopralluoghi di verifica dell’agibilità. In ogni caso l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 422 del 16 dicembre 2016 prevede l’Incarico diretto dei proprietari ai tecnici per le verifiche di agibilità con scheda AeDES. I proprietari di immobili privati (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati “non utilizzabili” dopo verifiche con scheda speditiva Fast, incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes”.

Pertanto:

  • Chi ha ricevuto l’ordinanza di inagibilità già sulla base di una scheda AeDES non deve incaricare alcun tecnico e può, se oggetto di inagibilità con danno lieve, avviare la procedura per gli interventi di riparazione del danno e rafforzamento locale; se oggetto di inagibilità con danno superiore al lieve attendere l’uscita delle ordinanze che disciplineranno la ricostruzione.
  • Chi ha ricevuto l’ordinanza sulla base di una scheda FAST deve attendere che gli venga consegnata la scheda FAST; dalla data di consegna della scheda FAST il proprietario ha 15 giorni di tempo per incaricare il professionista il quale a sua volta entro 15 giorni deve redigere la scheda AeDES accompagnata da perizia giurata secondo quanto previsto dall’Ocdpc n. 422 del 16 dicembre 
  • Chi non ha ancora ricevuto la visita di sopralluogo deve attendere l’esito della scheda FAST e, se con esito “non utilizzabile”, deve avviare la procedura di cui al precedente punto dal momento in cui gli viene consegnata la scheda FAST.

“I sopralluoghi sugli edifici non ancora ispezionati – continua – proseguiranno fino ad esaurimento delle richieste; per le richieste di ripetizione del sopralluogo, sia su un edificio agibile a seguito di un sopralluogo Fast, sia in caso di sopralluogo con scheda Aedes, la presentazione della nuova istanza deve essere accompagnata da perizia asseverata di un tecnico di parte e deve essere consegnata al COC che la inoltrerò al CCR Marche per la disposizione dell’eventuale ulteriore sopralluogo”.

Riguardo gli interventi di riparazione del danno e il rafforzamento locale gli stessi sono disciplinati dall’art. 8 del D.L. 189/2016 e da due ordinanze del Commissario Straordinario, la n. 4 del 2016 e la n. 8 del 2016.L’ordinanza n. 4 prevede che limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, con danni lievi attestati dalle schede AeDES ………, ovvero che sono dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST ……., e che sono oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dall’autorità competente. Per gli immobili di cui al comma precedente, ai sensi dell’art.8 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di riparazione con rafforzamento locale secondo le modalità e le procedure stabilite con la presente ordinanza, salva la facoltà di richiedere l’accesso ai contributi di cui all’art. 5, comma 8, del medesimo decreto, secondo le modalità e le procedure stabilite con successiva ordinanza”. 

L’ordinanza n. 8 disciplina la “Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi”. ”Pertanto, considerato che l’allegato 1  all’ordinanza n. 4 fornisce la definizione di danno lieve – conclude l’architetto Evangelisti – tutti coloro che sono in possesso di un’ordinanza di inagibilità e, attraverso i propri tecnici, determinano di essere nella condizione di danno lieve, possono avere accesso immediato la contributo per la riparazione e rafforzamento locale”.

Gigliola Marinelli