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Serra S. Quirico, Borri: “Diciamo no alla devastazione della zona per il radddoppio dei binari”

Serra San Quirico – Nei giorni scorsi si è tenuta un’assemblea pubblica convocata dal sindaco di Serra San Quirico, Tommaso Borri, per fare il punto sulla situazione riguardante il raddoppio della linea ferroviaria Ancona-Roma, nel lotto 2 Serra San Quirico-Genga. In attesa del pronciamento del Tar previsto per ottobre il primo cittadino ha ripercorso quanto fatto in questi mesi.

Sindaco Borri

È stata un’assemblea informativa sui motivi del ricorso al TAr Lazio contro RFI per il progetto di raddoppio ferroviario Genga – Serra San Quirico. Ho premesso che il Comune di Serra San Quirico non è contrario al raddoppio, né a quello Genga – Serra San Quirico né a quello Orte – Falconara: più generale, è contrario alla devastazione, alla distruzione che scaturirebbe dal progetto RFI. Noi siamo per il raddoppio, ma con l’utilizzo del progetto alternativo presentato in dibattito pubblico, cosiddetto progetto Belcecchi, o con un altro progetto che era stato presentato addirittura da RFI stessa e poi ritirato senza spiegazioni. Ho anche detto che a giugno 2022, in data 24/06/22, dopo la chiusura del dibattito pubblico, avevamo inoltrato alla Regione una comunicazione che evidenziava che l’opera di raddoppio non risultava conforme agli strumenti di programmazione urbanistica e pertanto necessitava del pronunciamento del Consiglio Comunale prima della chiusura della Conferenza dei Servizi per l’espressione del parere in merito e per l’inserimento urbanistico dell’opera. Ho evidenziato che la Conferenza dei Servizi si è chiusa inaspettatamente, in modo anticipato a nostro avviso di ben 57 giorni.

Ho poi sottolineato i motivi che ho detto più volte e che rielenco sinteticamente:
-la devastazione del territorio con l’abbattimento di numerose case di civile abitazione e con l’abbattimento di 7-8 ettari di macchia mediterranea;
-i rischi idrogeologici: infatti questo territorio contiene ben tre gruppi sorgentizi, Pozzi Clementina e Pozzi Piedaspri, che interessano l’acquedotto comunale di Serra San Quirico, e un altro gruppo sorgentizio, Gorgovivo, che interessa ben 340.000 abitanti nella provincia di Ancona che prendono acqua dalla Viva Servizi – Gorgovivo. I gruppi sorgentizi rischiano dispersione e inquinamento;
-l’attraversamento ferroviario interessa anche delle zone del Piano Assetto Idrogeologico cosiddetto PAI a rischio frana molto elevato R3 e R4 che erroneamente RFI ha indicato come R1 e R2 (rischio frana poco elevato).

Nel ricorso abbiamo chiesto la riapertura della conferenza dei servizi. Il ricorso naturalmente comporta un certo impegno finanziario per il Comune, però lo riteniamo doveroso, non solo nei confronti dei cittadini diretti interessati dall’abbattimento delle case, ma anche per il territorio del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa Frasassi interessato dall’attraversamento ferroviario. Tutte queste cose che ho elencato sono state sottolineate nel ricorso presentato. Il ricorso si compone di due udienze se il ricorrente presenta istanza cautelare. Noi l’abbiamo presentata e quindi il TAR si è pronunciato il 21 giugno sull’istanza cautelare. Aveva tre possibilità: o respingere l’istanza del ricorrente (Comune), o accogliere l’istanza del ricorrente con sospensiva dei lavori (cosa che in questa fase non era necessaria perché i lavori non sono ancora iniziati) o, terza possibilità, ciò che è stato fatto con il Comune di Serra San Quirico: accogliere l’istanza cautelare per rinviare alla più vicina udienza di merito per tutelare gli interessi del ricorrente. E infatti l’ordinanza del TAR Lazio recita in questa maniera: “Ritenuto anche alla luce di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, che le esigenze cautelari della ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art.55 comma 10 cod. proc. amm.” … “Accoglie l’istanza cautelare e fissa per la trattazione in sede di merito del ricorso, in applicazione dell’articolo 55 comma 10 codice procedura amministrativa, l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023”. Questo comma 10 dell’art. 55 del codice procedura amministrativa è a mio avviso molto importante perché recita “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito”, ed è questo che ha fatto il TAR.

a cura di Marco Antonini