Argignano, fotovoltaico: La nota di Roberto Sorci
Riceviamo e pubblichiamo questa nota del consigliere Roberto Sorci
Dopo l’ultimo Consiglio Comunale e dopo aver ascoltato la risposta del Sindaco e del Segretario Comunale all’interpellanza sull’impianto fotovoltaico di Argignano, le mie considerazioni.
Non funzionando bene l’impianto acustico della sala consigliare,per come sono disposti i banchi consigliari rende difficile comprender bene tutto quello che viene detto- anche se è da tempo che chiediamo la bonifica acustica della sala- a questo va aggiunto, che in questo periodo la trascrizione elettronica del consiglio “mostra qualche problema” allora mi sono fatto estrarre da una ditta privata la trascrizione audio e il video, dei due argomenti che mi interessavano: Argignano e il riconoscimento “dell’interesse pubblico”- ovvero una variante al PRG- per l’ex area ENEL via Campo Sportivo, che da Zona destinata a spazi pubblici ed attività collettive tipo F2, viene trasforma per consentire ad un privato la costruzione di un supermercato. Ma di questo argomento e di quello che sta succedendo urbanisticamente in questa città, ne parlerò prossimamente.
Ritornando alla mia interpellanza sul fotovoltaico di Argignano, ed era la seconda sullo stesso argomento, dopo l’ennesima esposizione legale del Sindaco, sulla procedura delle FER seguita nel caso dell’impianto in località Argignano, la stessa invitava il Segretario Comunale ad una maggiore delucidazione, per rispondere all’unica domanda contenuta nell’interpellanza: la ditta al momento della richiesta nel maggio- giugno 2023, possedeva il titolo abilitativo sull’immobile per poter inoltrare la richiestadi autorizzazione paesaggistica?
Il Segretario Comunale, con un bellissimo giro di parole, spiegava nuovamente al Consiglio Comunale, che in virtù del famoso decreto legislativo 199/2021 art.22 bis, l’impianto fotovoltaico in questione, essendo realizzato in zona industriale, andava in attività edilizia libera e quindi era abilitato. Ma non rispondendo di fatto alla domanda posta. Giocando con le parole, che nella procedura amministrativa, la norma di legge aveva introdotto un processo di semplificazione. Evitando però di ricordare, che nel caso di Argignano l’art. 22-bis, ha anche un secondo comma “se l’intervento, ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente Soprintendenza. E “la Soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
La zona industriale consente per legge l’utilizzo della procedura in attività di edilizia libera è su questo nessuno ha mai contestato la legittimità. Ma essendo la zona industriale in questione interessata da vincoli ambientali -paesaggistici, (FOTO 1 vincoli PRG) come dimostrato dall’autorizzazione negata dalla Soprintendenza – sottolineo per stessa tipologia d’impianto e il medesimo luogo – nel 2020 -2021 con addirittura una ferrea prescrizione, era quindi obbligatorio la richiesta alla Soprintendenza.
Di conseguenza alla data del 14 maggio 2023, la richiesta della nuova società, avrebbe dovuto essere corredata da un titolo abilitativo sulla proprietà, che gli consentisse di presentare la richiesta. La domanda posta, sia nella prima interpellanza, che nella seconda era precisa ma la risposta, invece elusiva nella sostanza. Ma ho impressione che a questo punto, non poteva che essere così.
Emerge dalla documentazione delle difese presentate al TAR dai due Enti per difendersi dal “casino amministrativo” prodotto-prima con un parere positivo da parte della Soprintendenza, poi con una revoca successiva, sempre della stessa dell’autorizzazione- che la modalità di presentazione nel maggio 2023 della nuova richiesta da parte della Società richiedente, volontariamente o involontariamente, ha prodotto una serie di evidenti errori. La Soprintendenza di Ancona nella sua difesa al TAR Marche del 28/8/2024, tra le motivazioni a sua difesa scrive “inoltre la segnalazione di prossima realizzazione di impianto fotovoltaico della ditta è pervenuta direttamente dalla società senza la dovuta relazione paesaggistica di competenza dell’Ente Comunale. Tale relazione, volta a descrivere la sussistenza delle forme di tutela paesaggistica in atto sull’area è indispensabile per una corretta espressione della Soprintendenza; modus operandi previsto sia dai procedimenti di cui all’art.146 del DLGS 42720024 sia dal Dpr. 31/2017 relativo alle procedure semplificate. E continua con le ulteriori motivazioni. Per semplificare il concetto, tra le righe l’avvocato della Soprintendenza ritiene, che il Comune, non abbia svolto coscienziosamente il suo iter. Quindi accampa di fatto scuse, per spiegare il suo operato e mascherare il balletto della autorizzazione paesistica, prima concessa e poi revocata, in aggiunta al “casino amministrativo” che i famosi 30 gg. della semplificazione, hanno prodotto.
Ma il tutto evidenzia, anche il loro modo di operare confuso e inefficiente, in quanto su quel terreno era agli atti sia del Comune che della Soprintendenza, che la stessa Soprintendenza, aveva espresso nel 2020-2021 già un diniego con tanto di prescrizioni. Dagli antefatti e le non risposte, è mia personale opinione che le decisioni successive, tra gli Enti vanno inquadrate nella logica” abbiamo sbagliato tutti, cerchiamo di sistemare la vicenda tra noi”. Ecco la decisone del ritiro dal TAR e il ridicolo pseudo accordo per le opere di mitigazione dell’impatto paesaggistico.Tutto questo nonostante i proclami di difesa del territorio dall’invasione delle FER, con addirittura una variante di PRG perle zone industriali nelle frazioni e i proclami stampa, di predisposizione di una legge d’iniziativa popolare per contrastare le FER. Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. La scelta di non battersi al Tar è stata una mossa amministrativamente sciocca, anche perché motivarla: per evitare un possibile potenziale risarcimento, nel caso in questione, è francamente ridicola. Il Comune è andato a contenziosi ben più pesanti, ma in questo caso abbiamo aperto il vaso di pandora a totale danno in questo caso del cittadino, che non solo si ritrova l’impianto per cui il Comune si è ritirato dal Tar, ma ora anche un altro impianto che complessivamente portano a oltre tre ettari di fotovoltaico che circonda la sua casa. ( FOTO 2)
Nella nostra vicenda le inefficienze degli Enti, le paga il cittadino che si ritrova immerso in questa situazione. Che oltre al fatto che si ritrova completamente svalutata la sua casa, costruita con anni di sacrifici, dovrà vivere ammirando, invece che la verde campagna, tre ettari di superficie vetrata che cambierà completamente il microclima della zona. Amaramente mi viene da dire potremmo dichiarare il territorio di Argignano, da paese della felicità a paese del fotovoltaico.
Roberto Sorci

Foto 1

Foto 2

