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VERTENZA INDESIT: SIGLATO ACCORDO SULLA MOBILITA’ VOLONTARIA

Mentre il veliero Indesit viaggia nel mare dell’incertezza circa le sue sorti future, tra vendite, alleanze, sindrome cinese, svedese, americana ecc… un altro passo concreto, è stato fatto nella gestione del piano Italia siglato nel 2013. Infatti è stato trovato l’accordo sulla mobilità volontaria incentivata, come strumento di gestione degli esuberi, previsti dall’accordo del 16 dicembre 2013 siglato al Mise e quello del 28 gennaio 2014 siglato al Ministero del Lavoro, riguardante quei lavoratori prossimi alla quiescenza nei prossimi anni o  quelli che decideranno di uscire da Indesit volontariamente, appunto. A Roma, tra il management della holding tricolore dell’elettrodomestico e il coordinamento nazionale delle Rsu di Fim, Fiom, Uilm e Ugl si è raggiunto l’accordo, della cui discussione si era cominciato a parlare lo scorso 6 giugno. L’intesa che durerà un anno, fino al 30 giugno 2015, parte dalla procedura di mobilità aperta in data 5 giugno scorso e riguardante un massimo di 150 lavoratori dei siti italiani (15 Melano, 20 Albacina, 45 Comunanza e 75 Caserta, suddivisione che potrebbe subire variazioni a seconda delle necessità tra un sito e l’altro) e prevede per i dipendenti collocati in mobilità e che dichiareranno la non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro, verrà riconosciuto un incentivo all’esodo, così articolato:

Per i dipendenti che non matureranno il trattamento pensionistico entro il periodo di mobilità, l’incentivo sarà pari a 30.000 € lordi;

Per i dipendenti che matureranno il trattamento pensionistico entro il periodo di mobilità verrà invece corrisposto un incentivo lordo, determinato dalla differenza tra la somma lorda mensilmente corrisposta dall’Inps a titolo di indennità di mobilità e l’88% della normale retribuzione lorda mensile, moltiplicata per i mesi di permanenza in lista di mobilità, mancanti per il raggiungimento della decorrenza della pensione. Per retribuzione lorda mensile s’intende la normale retribuzione annua lorda diviso 12 ad esclusione della parte variabile (es. premio di risultato). Vale la pena ricordare che la durata dell’indennità di mobilità per coloro che interromperanno il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 è pari a: fino a 40 anni di età: 12 mesi al centro-nord, 24 mesi nel mezzogiorno; fino a 50 anni di età: 24 mesi al centro-nord, 36 mesi nel mezzogiorno; oltre i 50 anni di età: 36 mesi al centro-nord e 48 mesi nel mezzogiorno. Poi dal 1 gennaio 2015, in base alla riforma Fornero (legge 92/2012), la durata massima dell’indennità di mobilità, spettante per i licenziamenti successivi a tale data e fino al 31 dicembre 2016, diminuirà progressivamente.

Stefano Balestra