FONDO DI GARANZIA PER PMI E PROFESSIONISTI

FONDO DI GARANZIA PER PMI E PROFESSIONISTI, maglie più larghe con il Decreto Cura Italia n. 18/2020.

Cos’è il Fondo di Garanzia ?

E’ uno strumento messo a disposizione dallo Stato sin dal 2000 per facilitare l’ottenimento di finanziamenti bancari da parte delle imprese. Aiuta le imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento (fidejussione, pegno, ipoteca).

A chi si presenta la domanda?

L’impresa o il professionista iscritto ad un albo che si rivolge ad una banca per richiedere il finanziamento può, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande di garanzia al MCC (Medio Credito Centrale).
In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi accreditato che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

Novità introdotte dal Decreto Cura Italia (n.18/2020):

• La garanzia diventa gratuita per 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto)

• L’importo massimo della garanzia arriva a 5 milioni di euro, plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni (prima era fino a 2,5 milioni).

• La garanzia copre fino all’80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve che a medio-lungo termine.

• I finanziamenti bancari possono essere chiesti per esigenze di liquidità, per investimenti e, con il decreto Cura Italia, anche per operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario), a condizione che ci sia erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo.
• Viene inoltre estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici, anche in presenza di esposizioni debitorie non-performing e di finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. La valutazione della probabilità di inadempimento ai fini dell’ammissibilità è effettuata sulla base del solo modulo economico-finanziario del modello di rating (nei casi in cui la normativa prevede la sua applicazione).

• Sono, infine, ammessi i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 per durata inferiore a 18 mesi e fino a 3.000 euro di importo.

Legenda – Definizione di Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI):
 “Microimprese” : le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
 “Piccole imprese” : le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 “Medie imprese” : le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

a cura di EuroProject – dottoressa Mirella Battistoni