SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA
Decreto Cura Italia (n. 18/2020 incentivi per il Coronavirus). Il Mediocredito centrale ha attivato un servizio a distanza per la raccolta via mail delle richieste di sospensione delle rate dei finanziamenti da parte delle micro, piccole e medie imprese e dei mutui prima casa da parte di privati (lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori dipendenti).
Guida alla domanda di sospensione mutuo prima casa
Fino al prossimo 17 dicembre 2020 non è più necessario presentare l’ISEE per accedere alla sospensione del mutuo prima casa, si possono ottenere 18 mesi di sospensione anche nel caso in cui siano state utilizzate precedenti moratorie, a condizione che il mutuo stesso risulti in ammortamento da almeno tre mesi, possono accedere alla misura anche lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 33% a causa del Coronavirus. Dopo le novità sulla moratoria mutuo prima casa contenuta nei decreti 9/2020 e 18/2020, e dopo che il ministero dell’Economia ha approvato il provvedimento applicativo del 25 marzo e i nuovi moduli che bisogna presentare alla banca, arrivano le istruzioni Consap (concessionaria servizi assicurativi pubblici), pubblicate sul portale. Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo – si legge – è indispensabile che il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento del Fondo, collabori attivamente nella fase di presentazione della domanda di sospensione, fornendo subito alla banca che ha concesso il mutuo tutti i documenti necessari». Questo, per velocizzare i tempi.
Quando parte la sospensione mutuo
Dopo che il proprietario dell’immobile presenta la domanda, parte l’istruttoria per verificare il possesso di tutti i requisiti. Nel dettaglio, la banca entro 10 giorni dal ricevimento della domanda invia il tutto a Consap, che dal momento in cui riceve la documentazione ha 15 giorni di tempo per fare tutte le verifiche. Poi, trasmette l’esito alla banca, che ha altri cinque giorni di tempo per comunicarlo al cliente. In ogni caso, dal giorno in cui l’istruttoria si conclude con esito positivo, la sospensione del mutuo avviene nel giro di 30 giorni lavorativi (che diventano 45 nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999). E’ quindi nell’interesse del cliente presentare tutta la documentazione: in base ai tempi sopra indicati, sommando i tempi massimi delle comunicazioni e dell’istruttoria con quelli di concessione del mutuo, se è tutto posto entro due mesi dalla domanda si attiva la sospensione (10 giorni per la comunicazione della banca a Consap + 15 giorni di istruttoria + 30 giorni per far partire la sospensione). Ricordiamo che la documentazione richiesta in questo periodo di emergenza Coronavirus è semplificata: fino al 17 dicembre 2020, non è richiesta la presentazione dell’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente.
Requisiti
Vediamo con precisione quali eventi danno diritto a chiedere la sospensione del mutuo, partendo dalle novità:
• sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è quindi bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione. Deve però sussistere la sospensione dal lavoro di almeno 30 giorni.
• Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: anche questo è un novità strutturale introdotta dal sopra citato dl 9/2020.
• Riduzione media giornaliera del fatturato del lavoratore autonomo e libero professionista superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio, rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus: questo requisito non è invece strutturale, ma si applica solo fino al prossimo 17 dicembre 2020. E’ stato introdotto al Cura Italia (articolo 54, comma 1, lettera a, dl 18/2020).
• Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: questo requisito, e tutti quelli che seguono, erano già previsti dalle precedenti regole.
• Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
• Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Bisogna inoltre essere in un possesso dei seguenti altri requisiti:
• l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
• il mutuo contratto non può esser superiore a 250mila euro;
• il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
• l’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti alla richiesta.
• se, al momento della presentazione della domanda, il titolare del mutuo è in ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
• in caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospensione si applica anche se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto all’agevolazione. Il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19;
• in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).
Quanto dura la sospensione mutuo
La sospensione può arrivare al massimo a 18 mesi (quini, in parole molto semplici, non si pagano le rate del mutuo per un anno e mezzo). Importante: in base al decreto ministeriale dell’Economia del 25 marzo, fino al prossimo 17 dicembre «ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo». Quini, limitatamente al periodo 2020 sopra indicato, si possono chiedere 18 mesi di sospensione del mutuo anche se era già stata precedentemente utilizzata la moratoria (una condizione di maggior favore rispetto alle regole ordinarie).
Attenzione: la sospensione è invece limitata nei casi in cui la motivazione sia la sospensione o riduzione dell’orario lavorativo di 30 giorni. In questo caso, la sospensione massima del mutuo è pari a:
• 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
• 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
• 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Presentazione domanda:
La domanda si presenta alla banca, utilizzando i nuovi moduli presenti sul sito Consap (e anche su quelli del ministero dell’Economia e dell’ABI). Documentazione da allegare alla domanda:
• carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
• In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato: se il contratto era a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa. Per contratti a tempo determinato, copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
• In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del codice di procedura civile: copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
• In tutti i casi di dimissioni per giusta causa: copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della giusta causa, copia della lettera di dimissioni per giusta causa unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
• In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo: certificato ASL.
• Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi: copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito oppure della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito o della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione. I documenti indicati sono alternativi fra loro.
• Per riduzione dell’orario di lavoro di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo: come sopra, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, oppure della richiesta o dichiarazione del datore di lavoro.
(a cura di EuroProject – d.ssa Mirella Battistoni)