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EVITARE IL TRIBUNALE, LA CONCILIAZIONE PER PICCOLE O GRANDI BEGHE

A cura dell’avvocato Mariastella Diociaiuti

E’ entrato in vigore il decreto legislativo, approvato nel mese di agosto 2016, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, in attuazione della direttiva europea 2013/11. Si tratta della più importante regolamentazione di Adr (Alternative Dispute Resolution) mai conosciuta dall’Italia: sul solco delle esperienze (positive o negative che siano) della mediazione e della conciliazione stragiudiziale, ora l’esperimento viene esteso anche a tutte le controversie – piccole o grandi – che coinvolgono i consumatori nei confronti dei “professionisti” (termine lato con cui si intendono anche le aziende erogatrici di beni o servizi). In pratica, viene allargato a ogni tipo di rapporto commerciale che veda, come parte ricorrente, un consumatore quello stesso meccanismo che conoscevamo già per le liti contro le compagnie telefoniche (le quali, obbligatoriamente, dovevano prima passare dal tentativo obbligatorio di conciliazione presso i Corecom) o contro le società della luce e del gas (davanti invece all’Autorità Garante, AEEG) o, ancora, quel poco conosciuto e valorizzato ricorso all’arbitrato nelle liti contro le banche (davanti all’ABF, Arbitro Bancario e Finanziario). Dal 1 gennaio 2017 il cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer possono tentare di risolvere la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa obbligatoria prima di rivolgersi al giudice.

Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE. Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti. Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

Presso l’ Unione consumatori di Rieti e di Terni è possibile effettuare le conciliazioni obbligatorie con i seguenti organismi Acea, A2a, Edison, Enel, Eni.

PER INFORMAZIONI: AVV. DIOCIAIUTI MARIASTELLA 349-6303249, infoconsumatoriterni.it, infoconsumatoririeti.it www.consumatoriterni.it, wwwconsumatoririeti.it