FABRIANO, LA SENTENZA DEL TAR CHE RESPINGE IL RICORSO DEL COMUNE

  1. 00066/2016 REG.PROV.CAU.
  2. 00038/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2016, proposto da:

Comune di Fabriano, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Ranci, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, corso Garibaldi, 136;

contro

Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) delle Marche, rappresentata e difesa dall’avv. Marisa Barattini, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’A.S.U.R. in Ancona, Via Caduti del Lavoro, 40;
Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Simoncini e Paolo Costanzi, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Area Vasta n. 2;
Agenzia Regionale Sanitaria;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R. n. 913 del 24 dicembre 2015 recante “Attuazione D.G.R.M. n. 1088/2011, n. 1405/2011, n. 1345/2013, n. 1219/2014”;

– del documento ad oggi incognito del Collegio dei Direttori dell’Area Vasta del 22 dicembre 2015 nonché del Lavoro prodotto dal Percorso Nascita ASUR istituito con D.G. ASUR n. 35 del 26 gennaio 2015, anch’esso incognito, entrambi citati nell’allegato E) alla detta determina n. 913/2015;

– se e in quanto pregiudizievoli, delle delibere della Giunta regionale 25 luglio 2011 n. 1088; 24 ottobre 2011 n. 1405; 30 settembre 2013 n. 1345; 27 ottobre 2014 n. 1219, tutte indicate nell’oggetto della richiamata determina n. 913/2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale dell’A.S.U.R. Marche, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata e della Regione Marche;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenute non condivisibili le censure relative all’incompetenza dell’ASUR Marche;

Rilevato che, nell’ambito della soppressione dei punti nascita, i dati mostrino, per il Presidio di Fabriano, un trend in diminuzione negli ultimi anni, addirittura inferiore alla soglia delle 500 nascite annue di cui alla DGR 1088/2011;

Rilevato, altresì, che risultano potenziati, in termini di destinazione di risorse, i servizi di 118 e risultano essere attivi, per le emergenze, i sistemi di trasporto assistito materno e neonatale (STAM e STEN), con la possibilità di utilizzare l’elisoccorso, essendo l’ospedale dotato di eliporto;

Rilevato, ancora, che, pur essendo innegabile la delicatezza delle argomentazioni prospettate dall’Amministrazione ricorrente, la tendenza attuale è quella di concentrare i parti nelle strutture più attrezzate, sancita, tra l’altro, nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 16.12.2010;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza di sospensione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore