SAN SEVERINO MARCHE, LA SENTENZA CHE RESPINGE IL RICORSO

N. 00070/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00057/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2016, proposto da:

Comune di San Severino Marche, rappresentato e difeso dall’avv. Simona Tacchi, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Costanzi, Laura Simoncini, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, piazza Cavour, 23;
Regione Marche Presidente della Giunta Regionale, Regione Marche Assessore Alla Sanità, ASUR Marche Zona 3 di Macerata, Agenzia Regionale Sanitaria Marche (Ars Marche), non costituiti;
Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, rappresentata e difesa dall’avv. Marisa Barattini, con domicilio eletto presso Ufficio Legale A.S.U.R., in Ancona, Via Caduti del Lavoro, 40;
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
Conferenza Permanente per i Rapporti fra Lo Stato, Le Regione e Le Province Autonome Trento e Bolzano, non costituita;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina 24 dicembre 2015 n. 913 del Direttore Generale dell’ASUR e dei relativi allegati nella parte in cui non consente il mantenimento nell’attuale forma del punto nascita dell’Ospedale “B. Eustachio” di San Severino Marche;
– di ogni altro atto presupposto o comunque connesso tra cui, se e in quanto pregiudizievoli ed in parte qua, le determine in data 24 dicembre 2015, nn. 914, 915 e 916 del medesimo Direttore Generale nonché le deliberazioni della Giunta regionale delle Marche 27 ottobre 2014, n. 1219, 12 luglio 2014, n. 847 e 7 agosto 2015, n. 665.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche e del Ministero della Salute;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2016 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:
– in linea generale, il Collegio condivide le motivazione dell’ordinanza cautelare n. 38/2016 (con cui è stata respinta l’istanza di sospensiva proposta dal Comune di Osimo nell’ambito di analogo ricorso);
– con riguardo al caso di specie, va evidenziato che non si è in presenza di situazione-limite, visto che il numero medio di parti registrato negli ultimi anni presso l’ospedale di San Severino non si avvicina in alcun modo al parametro minimo fissato dagli atti programmatori presupposti adottati in sede statale e regionale;
– quanto ai paventati rischi per la salute delle madri e dei nascituri, per un verso sono del tutto indimostrate le obiezioni relative alla mancata attivazione dello STAM e dello STEN (vedasi i dati sui predetti servizi forniti dalla Regione), per altro verso le eventuali esigenze di ammodernamento strutturale dell’ospedale di Macerata non precludono di per sé l’incremento dell’attività del punto nascita (fatto salvo, ovviamente, il rispetto di tutte le norme di sicurezza);
– la domanda cautelare va quindi respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):
– respinge la domanda cautelare;
– compensa le spese della presente fase del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario